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Segnalazione Illeciti (Whistleblowing)

Tino Prosciutti S.p.A. ha inteso aderire alla normativa whistleblowing, disciplinata dal D.Lgs. n°24 del 10 Marzo 2023, dalle Linee Guida ANAC e dalla Guida operativa di Confindustria, mediante un'atto organizzativo interno adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2023. 

La Società ha adottato una piattaforma informatica per la ricezione e per la gestione delle Segnalazioni di Illeciti Whistleblowing, progettata per garantire la riservatezza delle persone segnalanti, delle segnalazioni e della relativa documentazione mediante crittografia End-to-End (E2E), raggiungibile all’indirizzo:

https://scswhistleblowing.com/tinoprosciutti/form

Detta piattaforma, sviluppata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n°24 del 10 Marzo 2023, dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n°196 del 30 Giugno 2003, permette al soggetto segnalante di formalizzare la segnalazione whistleblowing per iscritto, tramite sistema di messaggistica vocale, ovvero in sede di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, individuato nell’Organismo di Vigilanza della Società.

Solo ed esclusivamente laddove la segnalazione abbia ad oggetto il comportamento dei membri dell’Organismo di Vigilanza ovvero siano essi stessi e/o i rappresentanti della Società di Gestione della piattaforma informatica a voler eseguire una segnalazione whistleblowing, essa dovrà essere indirizzata alla Società, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l’espressa indicazione segnalazione whistleblowing per conflitto di interessi:

Tino Prosciutti S.p.A.
segnalazione whistleblowing per conflitto di interessi
Via Giovanni Battilocchi, 131
43030 Marzolara di Calestano (PR) - Italia

In tal caso la segnalazione sarà gestita da un avvocato esterno.

Le segnalazioni devono essere eseguite in assoluta buona fede, con onestà e trasparenza. Devono avere ad oggetto informazioni veritiere, documentate e verificabili. Possono avere ad oggetto anche i sospetti, purché fondati su dati oggettivi. È severamente vietato compiere segnalazioni false oppure basate su supposizioni soggettive del segnalante o su voci di corridoio. Se il segnalante invia segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, potrà essere sanzionato.

Alla persona segnalante, che agisca in buona fede, sono riconosciute ex lege la tutela della riservatezza in ordine alla sua identità e al contenuto della segnalazione, la tutela contro eventuali ritorsioni, nonché limitazioni di responsabilità per la diffusione delle informazioni di cui sia venuto lecitamente in possesso.

La persona segnalante ha la facoltà di formalizzare la segnalazione whistleblowing indirizzandola direttamente all’ANAC solo se ricorrono le seguenti tassative condizioni: i componenti dell’Organismo di Vigilanza, incaricati della gestione delle segnalazioni, non hanno dato seguito alla segnalazione whistleblowing; ha fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito; ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa causare ritorsioni.